Autotrasportatori – Il credito d’imposta per recuperare l’aumento del costo gasolio

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Resi noti in questi giorni gli importi rimborsabili e le modalità operative al fine di un recupero, anche se parziale, dell’aumento del costo del gasolio, secondo quanto stabilito dalla legge già in vigore. – Scadenza per la richiesta  30 giugno 2012

 

L’Agenzia delle Dogane (nota n. 771 4/1/2012) ha stabilito l’entità del rimborso possibile per l’anno 2011.

Si segnala che nel corso del 2011 l’accisa è stata più volte aumentata passando, attraverso incrementi intermedi, da € 423,00 a€ 593,20 per mille litri di gasolio a fine 2011. Quindi,  a differenza di quanto avvenuto per i consumi del 2010, nel 2011 il rimborso non è stato definito in misura unitaria per l’intero anno, ma nei seguenti diversi valori per frazione d’anno:
a) € 19,78609 per mille litri di gasolio, per i consumi del periodo 01/01/2011 – 05/04/2011;
b) € 27,08609 per mille litri di gasolio, per i consumi del periodo 06/04/2011 – 27/06/2011;
c) € 67,08609 per mille litri di gasolio, per i consumi del periodo 28/06/2011 – 30/06/2011;
d) € 68,98609 per mille litri di gasolio, per i consumi del periodo 01/07/2011 – 31/10/2011;
e) € 77,88609 per mille litri di gasolio, per i consumi del periodo 01/11/2011 – 06/12/2011;
f) € 189,98609 per mille litri di gasolio, per i consumi del periodo 07/12/2011 – 31/12/2011.

Tali importi si possono richiedere a rimborso, in ragione dei maggiori oneri conseguenti alle variazioni dell’aliquota di accisa sul gasolio per uso autotrazione, usato nel settore dei trasporti.
Destinatari sono gli autotrasportatori di merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, le imprese e gli enti pubblici che effettuano servizi di trasporto locale o di competenza statale, anche a fune.

Scadenza per la richiesta il prossimo 30 giugno

Le somme spettanti potranno essere restituite in denaro o, se ne ricorrono le condizioni, potranno essere utilizzate mediante compensazione in F24, codice tributo 6740, “Credito d’imposta – agevolazione sul gasolio per autotrazione impiegato dagli autotrasportatori”.

Apposita richiesta dovrà essere inviata all’ufficio delle Dogane territorialmente competente.
Mirco Arcangeli

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